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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

Art. 10
Commissioni provinciali
Le Commissioni provinciali si riuniscono presso la sede della Provincia competente per territorio.
Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia. Il Segretario partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Ai componenti le Commissioni provinciali, ad esclusione del segretario e dei collaboratori regionali, spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

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