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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

Art. 11
Agevolazioni per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali
A favore degli assegnatari che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale sono stabilite le seguenti provvidenze:
a) precedenza nell'accesso alle agevolazioni recate dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste, nell'ambito delle priorità stabilite dalle leggi medesime;
b) concessione di un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, da determinarsi entro le seguenti misure massime:
- fino a L.250.000 ad ettaro per i pascoli;
- fino a L.500.000 ad ettaro per i prati ed i seminativi;
- fino a L.900.000 ad ettaro per le colture di pregio.
Il contributo di cui alla lettera b) del comma precedente viene erogato per metà all'atto della concessione e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. Detto contributo è concesso anche ai proprietari di terreni e gli aventi diritto che abbiano presentato il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente art. 6.
Alla concessione ed alla liquidazione del contributo provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio o gli uffici che ne assumeranno le funzioni.
A tal fine, a favore dei responsabili di ogni Ispettorato provinciale è disposta una apertura di credito in conto corrente che i medesimi provvederanno a gestire in qualità di funzionari delegati della Regione a norma degli artt. 66 e seguenti della LR 6 luglio 1977, n. 31 e del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
I benefici economici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno.
Alla dotazione finanziaria necessaria per la concessione del contributo di avviamento di cui alla lett. b) del precedente primo comma, si provvede annualmente mediante appositi stanziamenti di bilancio.

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