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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

Art. 14
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte, a partire dall' esercizio finanziario 1980, nel seguente modo:
a) quanto agli interventi di cui alla lettera b) del precedente art. 11 (contributi " una tantum " di avviamento) mediante l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nel Programma 09 - Servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione - Rubrica 1a - del Settore 02 Agricoltura ed Alimentazione, la cui dotazione finanziaria verrà determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, utilizzando quota - parte dei fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, a partire dall'anno 1980;
b) quanto agli oneri per delega di funzioni alle Province di cui al precedente art. 13, mediante la istituzione di un apposito capitolo nel Programma 09 - Servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione - Rubrica 1a - del Settore 02 Agricoltura ed Alimentazione la cui dotazione finanziaria, definita in L. 80.000.000 annue a partire dal 1980, viene assicurata attraverso lo storno di pari importo dagli accantonamenti previsti dal Bilancio pluriennale sul Programma 01 Fondi di riserva - Settore 01 - Sezione 07 Oneri non ripartibili sulla voce " Fondi di riserva per le spese obbligatorie ".

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