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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

Art. 2
Elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate
Gli elementi di comparazione per individuare le terre insufficientemente coltivate sono definiti dall'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, tenendo conto inoltre dell'insieme dei seguenti criteri:
a) produzione media, nell'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altri terreni della stessa zona;
b) vocazioni colturali dei terreni richiesti, al fine di precisarne la potenzialità produttiva;
c) possibilità di utilizzare pienamente strutture aziendali o interaziendali per allevamenti zootecnici già esistenti sui terreni richiesti;
d) possibilità di utilizzare impianti irrigui in relazione al potenziale aumento della produzione;
e) benefici realizzabili in relazione alle strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nella zona;
f) indirizzi produttivi ed infrastrutture previsti dai piani di sviluppo agricolo o di sviluppo economico - sociale comprensoriali e delle Comunità montane.
La difformità delle colture esistenti rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo agricolo o di sviluppo economico - sociale non comporta, di per sè, la classificazione di terra insufficientemente coltivata.
Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d' irrigazione, la comparazione è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

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