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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

Art. 3
Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono
Ai fini del recupero produttivo delle terre incolte o abbandonate, tenendo altresì conto delle esigenze di salvaguardia degli equilibri idrogeologici e di protezione dell' ambiente, la Giunta regionale provvede alla determinazione delle singole zone del territorio regionale caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini suddetti.
Il provvedimento della Giunta regionale è adottato, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dei piani di sviluppo economico - sociale adottati dalle Comunità montane nonchè dei piani zonali agricoli adottati dai Comitati comprensoriali, qualora detti piani abbiano già provveduto alla identificazione delle terre abbandonate.
Ove tali piani non siano stati adottati, ovvero non contengano la identificazione delle terre abbandonate, si provvederà sulla base di proposte formulate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province d' intesa con i Comitati comprensoriali e le Comunità montane.
Il provvedimento della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta medesima.
Entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede definitivamente, modificando eventualmente il primo provvedimento nella parte in cui si accolgono le osservazioni presentate e motivando il mancato accoglimento delle altre osservazioni.

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