LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37
UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979
Art. 6
Assegnazione delle terre
La domanda di assegnazione va presentata alla Provincia nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari alla esatta identificazione dei terreni, la loro estensione, la loro condizione colturale ed i dati riguardanti la persona del proprietario.
Entro 15 giorni la Provincia provvede a notificare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda del richiedente.
Per quanto riguarda le terre incolte o abbandonate il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano coltivare direttamente tali terreni, devono far pervenire alla Provincia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 45 giorni dalla notificazione, espressa richiesta in merito accompagnata da un piano di sviluppo. La Comunità montana o il Comitato comprensoriale competente per territorio debbono dichiarare l'accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione per ciascuna opera prevista nel piano stesso. La Comunità montana o il Comitato comprensoriale competente debbono accertare la effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano. Nel caso di mancata esecuzione, la Comunità montana o il Comitato comprensoriale debbono darne tempestiva comunicazione alla Provincia la quale, a sua volta, provvede ad avvisare il proprietario interessato prima di procedere all'assegnazione a favore del richiedente.
Per quanto rigurda le terre insufficientemente coltivate, entro quindici giorni dalla notifica della domanda di cui al secondo comma, il proprietario e gli aventi diritto possono inoltrare alla Provincia un esposto ove ritengano che non ricorrano le condizioni previste dallhart. 2 della presente legge. La Provincia trasmette l'esposto alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 , la quale deve pronunciarsi in merito entro quindici giorni. Decorso tale termine il proprietario e gli aventi diritto possono, entro trenta giorni, presentare il piano di sviluppo aziendale di cui all'ultimo comma dell' art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440 .
La Provincia, in ogni caso, trasmette immediatamente le domande di assegnazione alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 , la quale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.
Spetta alla Provincia comunicare alla Commissione che i termini di cui al terzo comma del presente articolo sono infruttuosamente trascorsi.
Per i terreni ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 3 la domanda di assegnazione deve essere accompagnata dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero nonchè per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i sei milioni di lire, il termine di cui al precedente terzo comma è raddoppiato.
All'assegnazione delle terre provvede la Provincia in conformità al parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 , entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso.
Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini d' ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 .
Le norme relative alle terre insufficientemente coltivate non si applicano per le terre appartenenti ai piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire. La definizione dei criteri per l'accertamento di detto reddito complessivo annuo è affidata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.