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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

Art. 6
Assegnazione delle terre
La domanda di assegnazione va presentata alla Provincia nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari alla esatta identificazione dei terreni, la loro estensione, la loro condizione colturale ed i dati riguardanti la persona del proprietario.
Entro 15 giorni la Provincia provvede a notificare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda del richiedente.
Per quanto riguarda le terre incolte o abbandonate il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano coltivare direttamente tali terreni, devono far pervenire alla Provincia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 45 giorni dalla notificazione, espressa richiesta in merito accompagnata da un piano di sviluppo. La Comunità montana o il Comitato comprensoriale competente per territorio debbono dichiarare l'accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione per ciascuna opera prevista nel piano stesso. La Comunità montana o il Comitato comprensoriale competente debbono accertare la effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano. Nel caso di mancata esecuzione, la Comunità montana o il Comitato comprensoriale debbono darne tempestiva comunicazione alla Provincia la quale, a sua volta, provvede ad avvisare il proprietario interessato prima di procedere all'assegnazione a favore del richiedente.
Per quanto rigurda le terre insufficientemente coltivate, entro quindici giorni dalla notifica della domanda di cui al secondo comma, il proprietario e gli aventi diritto possono inoltrare alla Provincia un esposto ove ritengano che non ricorrano le condizioni previste dallhart. 2 della presente legge. La Provincia trasmette l'esposto alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, la quale deve pronunciarsi in merito entro quindici giorni. Decorso tale termine il proprietario e gli aventi diritto possono, entro trenta giorni, presentare il piano di sviluppo aziendale di cui all'ultimo comma dell' art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno.
La Provincia, in ogni caso, trasmette immediatamente le domande di assegnazione alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, la quale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.
Spetta alla Provincia comunicare alla Commissione che i termini di cui al terzo comma del presente articolo sono infruttuosamente trascorsi.
Per i terreni ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 3 la domanda di assegnazione deve essere accompagnata dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero nonchè per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i sei milioni di lire, il termine di cui al precedente terzo comma è raddoppiato.
All'assegnazione delle terre provvede la Provincia in conformità al parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso.
Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini d' ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno.
Le norme relative alle terre insufficientemente coltivate non si applicano per le terre appartenenti ai piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire. La definizione dei criteri per l'accertamento di detto reddito complessivo annuo è affidata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

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