Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

Art. 9
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo può, su richiesta degli enti territoriali interessati, disporre, ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, l'impiego di equipes tecniche finalizzate per l'elaborazione di progetti integrati per aree, all'interno dei quali siano previsti i piani aziendali ed interaziendali e gli interventi pubblici di difesa del suolo o per infrastrutture necessari per il recupero dell'area ai fini produttivi agricoli.
L'ERSA può altresì, concorrere alla promozione delle domande di assegnazione, nonchè assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali.

Espandi Indice