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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 39

IMMISSIONI DI SCARICHI NELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ E RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 3 novembre 1979

Art. 4
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate
L'esercizio delle funzioni delegate dovrà ispirarsi ai seguenti principi:
- assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo con i provvedimenti di competenza propria delle Province ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
- tenere, sul piano operativo, i necessari collegamenti con le autorità marittime statali che rimangono competenti in ordine alla tutela del demanio marittimo ed alla sicurezza della navigazione;
- ricercare in qualsiasi fase dell'attività delegata la collaborazione e la partecipazione degli enti, associazioni economiche, sociali e di categoria interessati;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

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