Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 39

IMMISSIONI DI SCARICHI NELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ E RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 3 novembre 1979

Art. 5
Sostituzione e revoca della delega
In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.
La revoca delle funzioni regionali, delegate con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Espandi Indice