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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 39

IMMISSIONI DI SCARICHI NELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ E RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 3 novembre 1979

INDICE

Art. 1 - Oggetto della delega
Art. 2 - Contenuto e ambiti della delega
Art. 3 Esercizio della delega - Direttive regionali
Art. 4 - Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate
Art. 5 - Sostituzione e revoca della delega
Art. 6 - Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della delega
Le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ad immettere direttamente nel mare Adriatico i rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualunque specie attribuite ai capi dei compartimenti marittimi interessati, ai sensi dell'art. 11 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e trasferite alla Regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, sono delegate alle Province di Ferrara, Forlì e Ravenna per i tratti di costa adriatica prospicienti le rispettive circoscrizioni territoriali.
Art. 2
Contenuto e ambiti della delega
La delega di cui al precedente articolo comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa o che abbiano comunque con essa implicazioni o connessioni o siano conseguenziali alla stessa.
Alle Province suddette compete anche il controllo sugli scarichi per i quali esse sono delegate ad autorizzare l'immissione in mare.
La delega comprende anche le autorizzazioni per immettere rifiuti nelle acque costiere mediante mezzi mobili; non si estende invece alle autorizzazioni per immettere scarichi nel mare libero di cui all'art. 11 - terzo comma della precitata Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno.
Art. 3
Esercizio della delega - Direttive regionali
I provvedimenti assunti dalle Province suddette nell'esercizio della delega dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti e indici di accettabilità previsti nella Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, nonché alla normativa integrativa e di attuazione emanata dalla Regione.
Compete alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati.
Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti suddetti.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate
L'esercizio delle funzioni delegate dovrà ispirarsi ai seguenti principi:
- assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo con i provvedimenti di competenza propria delle Province ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
- tenere, sul piano operativo, i necessari collegamenti con le autorità marittime statali che rimangono competenti in ordine alla tutela del demanio marittimo ed alla sicurezza della navigazione;
- ricercare in qualsiasi fase dell'attività delegata la collaborazione e la partecipazione degli enti, associazioni economiche, sociali e di categoria interessati;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 5
Sostituzione e revoca della delega
In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.
La revoca delle funzioni regionali, delegate con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 6
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate
Gli enti delegati debbono, nell'assunzione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 ottobre 1979

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