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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 41

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1978- 1979 PER IL BIENNIO 1980- 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 3 novembre 1979

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, in vigore nelle province della regione Emilia - Romagna per il biennio 1978- 1979 ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in Legge 30 dicembre 1937, n. 2651 Sito esterno e successive modificazioni, è prorogato a tutti gli effetti per il biennio 1980- 1981.
Art. 2
Sino all'emanazione di una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonchè la classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 ottobre 1979

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