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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 1979, n. 42

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 dell' 8 novembre 1979

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna interviene nel finanziamento per la costruzione, l'ampliamento e trasferimento autorizzati ai sensi dell'articolo 2, 2 comma, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso compresi nelle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3 della suddetta legge regionale.
L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei soggetti promotori, gestori o concessionari a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, di un contributo in conto capitale nella misura fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse e per l'acquisto di attrezzature da installare.
Le spese per l'acquisizione delle aree sono ammesse a contributo nel limite massimo del costo delle stesse valutato con i criteri e parametri di cui all'art. 8, 2 comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, e relativi provvedimenti regionali di attuazione.
Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori sono ammesse a contributo per un importo non superiore alla misura prevista per le analoghe spese nei progetti delle opere pubbliche, attualmente stabilita dall'art. 14 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

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