Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 1979, n. 42

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 dell' 8 novembre 1979

Art. 3
I soggetti promotori, gestori o concessionari, ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, dovranno indirizzare apposita istanza al Presidente della Giunta.
All'istanza dovranno essere allegati il relativo progetto tecnico - esecutivo e le relazioni economiche e finanziarie.
Nel caso che il soggetto gestore sia diverso da quello promotore o di concessionario, l'istanza deve contenere contestuale assenso del promotore.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, concede i contributi in base alle richieste dei soggetti promotori, gestori o concessionari dei mercati all' ingrosso, tenendo conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, e della esigenza di incentivare interventi nelle aree deboli ai fini del riequilibrio territoriale.
Le domande di contributo vanno presentate entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno.

Espandi Indice