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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 1979, n. 42

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 dell' 8 novembre 1979

Art. 4
La erogazione dei contributi avverrà con le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e successive modificazioni.
La parte di contributo riguardante l'acquisto di attrezzature da installare potrà essere erogata in una unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'acquisto.
Nel caso in cui i soggetti promotori, gestori o concessionari non realizzino le iniziative ammesse a contributo o le realizzino in difformità alle condizioni per cui furono ammessi a contributo, la Giunta regionale provvederà alla revoca dei medesimi ed assumerà iniziative per ottenere la restituzione delle somme eventualmente erogate fatti salvi eventuali provvedimenti di revoca della autorizzazione concessa a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38.
La Giunta regionale potrà assegnare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, le somme rese disponibili a favore di altre iniziative già identificate con il provvedimento di concessione o a favore delle stesse iniziative ammesse a contributo qualora l'importo percentuale da erogare sulla spesa ammissibile sia inferiore ai limiti indicati rispettivamente agli articoli 1 e 2 della presente legge.

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