Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 1979, n. 42

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 dell' 8 novembre 1979

Art. 5
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio, la spesa complessiva di lire due miliardi, di cui lire duecentocinquanta milioni a carico del bilancio 1979 e lire unmiliardosettecentocinquantamilioni a carico degli esercizi 1980 e 1981.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire due miliardi per il triennio 1979- 1981, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l' utilizzazione dei fondi destinati a tale specifica finalità e previsti per il medesimo importo nel bilancio pluriennale 1979-' 81 (Programma 03 - Commercio e Mercati - settore 04 - Turismo e Commercio - Sezione 3a).
Per gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1979, ammontanti a lire 250.000.000, la Regione provvede all'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86500 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'elenco n. 4, annesso al bilancio medesimo.

Espandi Indice