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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 1979, n. 42

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 dell' 8 novembre 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna interviene nel finanziamento per la costruzione, l'ampliamento e trasferimento autorizzati ai sensi dell'articolo 2, 2 comma, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso compresi nelle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3 della suddetta legge regionale.
L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei soggetti promotori, gestori o concessionari a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, di un contributo in conto capitale nella misura fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse e per l'acquisto di attrezzature da installare.
Le spese per l'acquisizione delle aree sono ammesse a contributo nel limite massimo del costo delle stesse valutato con i criteri e parametri di cui all'art. 8, 2 comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, e relativi provvedimenti regionali di attuazione.
Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori sono ammesse a contributo per un importo non superiore alla misura prevista per le analoghe spese nei progetti delle opere pubbliche, attualmente stabilita dall'art. 14 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.
Art. 2
I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con contributi previsti da leggi nazionali a condizione che il cumulo dei contributi stessi non superi il 75% della spesa ammissibile, o con contributi previsti da provvedimenti CEE nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento n. 355/ 77 del Consiglio delle Comunità Europee.
Art. 3
I soggetti promotori, gestori o concessionari, ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, dovranno indirizzare apposita istanza al Presidente della Giunta.
All'istanza dovranno essere allegati il relativo progetto tecnico - esecutivo e le relazioni economiche e finanziarie.
Nel caso che il soggetto gestore sia diverso da quello promotore o di concessionario, l'istanza deve contenere contestuale assenso del promotore.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, concede i contributi in base alle richieste dei soggetti promotori, gestori o concessionari dei mercati all' ingrosso, tenendo conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, e della esigenza di incentivare interventi nelle aree deboli ai fini del riequilibrio territoriale.
Le domande di contributo vanno presentate entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno.
Art. 4
La erogazione dei contributi avverrà con le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e successive modificazioni.
La parte di contributo riguardante l'acquisto di attrezzature da installare potrà essere erogata in una unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'acquisto.
Nel caso in cui i soggetti promotori, gestori o concessionari non realizzino le iniziative ammesse a contributo o le realizzino in difformità alle condizioni per cui furono ammessi a contributo, la Giunta regionale provvederà alla revoca dei medesimi ed assumerà iniziative per ottenere la restituzione delle somme eventualmente erogate fatti salvi eventuali provvedimenti di revoca della autorizzazione concessa a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38.
La Giunta regionale potrà assegnare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, le somme rese disponibili a favore di altre iniziative già identificate con il provvedimento di concessione o a favore delle stesse iniziative ammesse a contributo qualora l'importo percentuale da erogare sulla spesa ammissibile sia inferiore ai limiti indicati rispettivamente agli articoli 1 e 2 della presente legge.
Art. 5
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio, la spesa complessiva di lire due miliardi, di cui lire duecentocinquanta milioni a carico del bilancio 1979 e lire unmiliardosettecentocinquantamilioni a carico degli esercizi 1980 e 1981.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire due miliardi per il triennio 1979- 1981, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l' utilizzazione dei fondi destinati a tale specifica finalità e previsti per il medesimo importo nel bilancio pluriennale 1979-' 81 (Programma 03 - Commercio e Mercati - settore 04 - Turismo e Commercio - Sezione 3a).
Per gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1979, ammontanti a lire 250.000.000, la Regione provvede all'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86500 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'elenco n. 4, annesso al bilancio medesimo.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap. 27000 - Concessione di contributi in capitale a Comuni o loro Consorzi, ovvero a Società e Consorzi fra Enti Locali e Enti Pubblici e di diritto pubblico, ad Associazioni di produttori, Cooperative di produttori ed altri operatori di mercato, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso (artt. 2 e 3 LR 30- 5- 1975, n. 38). Rubrica 11 - Mercati e strutture annonarie. Programma 03 - Commercio e mercati. Settore 04 - Sezione 3a - Parte 1a. Classificazione ISTAT: 2 spese di sviluppo; 1 - funzione propria, 2- titolo II; 10- classificazione funzionale, 3- classif. econ., 22- settore di intervento, 4- classificazione economica di 2 grado; competenza L.250.000.000 cassa L.250.000.000
b) variazione in diminuzione
Cap. 86500 - Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione
- Spese di investimento di sviluppo. competenza L.250.000.000 cassa L.250.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 novembre 1979

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