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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 16
Copertura finanziaria
Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata negli esercizi 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000, così ripartita:
a) per gli interventi di cui all'art. 3 di concorso nelle spese per l'inserimento scolastico: L.240.000.000, di cui L.100.000.000 nell'esercizio 1980 e L.140.000.000 nell'esercizio 1981;
b) per gli interventi di cui all'art. 4, per produzione e distribuzione di materiale didattico: L.100.000.000 di cui L.50.000.000 nell'esercizio 1980 e L.50.000.000 nell'esercizio 1981;
c) per gli interventi di cui all'art. 6, concernente contributi per l'inserimento lavorativo: L.2.500.000.000, di cui L.1.250.000.000 per l'esercizio 1980 e L. 1.250.000.000 per l'esercizio 1981;
d) per gli interventi di cui all'art. 10 - lett. b) e c), concernenti contributi per l'integrazione sociale e la gestione di strutture residenziali diurne: L.1.080.000.000 di cui L.540.000.000 nell'esercizio 1980 e L.540.000.000 nell'esercizio 1981;
e) per il finanziamento relativo alla costruzione, all'acquisto o riattamento di appartamenti polifunzionali di cui alla lett. a) dell'art. 10 della presente legge: L. 500.000.000, di cui L.250 milioni nell'esercizio 1980 e L. 250.000.000 nell'esercizio 1981;
f) per gli interventi di cui all'art. 11, concernenti un programma di ricerche socio - epidemiologiche sugli handicappati: L.80.000.000 nel biennio 1980- 1981. Alla ripartizione di questi fondi si provvederà annualmente con legge di bilancio.
Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del primo comma del presente articolo potranno essere integrati o modificati annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.
All'onere conseguente all'attuazione della presente legge la Regione provvede mediante la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1980, dotati annualmente degli stanziamenti indicati per ciascuno degli interventi dal primo comma del presente articolo e mediante la utilizzazione di quota - parte dell'importo complessivo di L.13.000.000.000 che sul bilancio pluriennale 1979- 1981 è destinato al finanziamento di un progetto di legge " Interventi per l'assistenza a favore degli anziani e degli handicappati " nell'ambito del programma 11 " altri interventi di carattere sociale " settore 03 - Sezione 5a Sicurezza Sociale.

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