LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48
INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979
Art. 4
Al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.