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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 4
Al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.

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