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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 48

INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 29 dicembre 1979

Art. 7
Alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, aventi fra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e non collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 Sito esterno, il contributo di cui all'art. 3 della suddetta legge è elevato al 75% del costo di acquisizione dell' area e al 100% degli oneri di urbanizzazione.
Alle imprese non insediate nelle zone di riequilibrio di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, che favoriscono l'inserimento lavorativo degli handicappati ai sensi del precedente comma, sono concessi contributi per l'acquisizione dell'area e il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura, rispettivamente, del 50% e del 75%.
Resta fermo quanto disposto dal 1 comma dell'articolo 3 della legge regionale suddetta in ordine alla determinazione della spesa ammissibile.

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