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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 14
Compiti e composizione del comitato di gestione sociale
In attuazione dell'ultimo punto del primo comma del precedente articolo, si stabilisce che la gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli Enti locali competenti per territorio, dell'ente gestore, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonchè degli allievi e dei genitori, e del personale del centro di formazione professionale.
Il Comitato di gestione sociale, nell'ambito delle direttive regionali:
a) propone annualmente i piani di attività del centro e il fabbisogno delle spese;
b) tieni i contatti con il Consiglio scolastico distrettuale, con gli Enti locali e con le forze sociali ed economiche, raccordandosi con l'Ente gestore;
c) esprime all'Ente da cui dipende il parere sulle proposte del direttore in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione;
d) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche;
e) decide le modalità di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli Enti locali;
f) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del Centro.

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