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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato21/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/08/1979

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1979

Art. 11
Decadenza e rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

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