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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/07/2023
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato27/12/2018
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato06/07/2012
6. Testo Coordinato12/02/2010
7. Testo Coordinato10/02/1992
8. Testo Originale03/08/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/08/1979

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1979

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27- 12- 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè dal 1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno.
Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 25- 1- 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.
I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26- 10- 1972 n. 641 Sito esterno, e dovuti alla Regione dal 1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

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