Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 04/07/2022 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/08/1979
LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26
DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1979
Art. 9
Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8.
D' ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi la esecuzione dell'atto impugnato.