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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato04/07/2022

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/08/1979

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1979

Art. 9
Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8.
D' ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi la esecuzione dell'atto impugnato.

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