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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 26

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1979

INDICE

Art. 1 - Oggetto delle tasse
Art. 2 - Obbligo del pagamento
Art. 3 - Modalità di pagamento
Art. 4 - Riscossione coattiva
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni
Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie
Art. 9 - Ricorsi amministrativi
Art. 10 - Delega
Art. 11 - Decadenza e rimborsi
Art. 12 - Norme abrogate
Art. 13 - Rinvio alle norme legislative dello Stato
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto delle tasse
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa, adottati dalla Regione Emilia - Romagna nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, e istituite dalla Regione Emilia - Romagna con la legge 27 dicembre 1971, n. 1 Sito esterno, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
Art. 2
Obbligo del pagamento
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta ufficiale.
Art. 3
Modalità di pagamento
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito cc postale.
Art. 4
Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6
Sanzioni
Chi esercita un' attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a Lire 2.000.
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da Lire 5.000 a Lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre: questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se
b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
Art. 7
Accertamento e definizione delle violazioni
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno - dai funzionari dell' Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 34 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 Sito esterno.
Art. 8
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie
Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 Sito esterno e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.
Art. 9
Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8.
D' ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi la esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 10
Delega
Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'Assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.
Sentito lo stesso Assessore, il Presidente può delegare inoltre il responsabile del servizio alla firma degli atti di cui agli artt. 33 e 34 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Art. 11
Decadenza e rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 12
Norme abrogate
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 27 dicembre 1971, n. 1 e 25 gennaio 1974, n. 8, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468 Sito esterno.
Art. 13
Rinvio alle norme legislative dello Stato
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27- 12- 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè dal 1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno.
Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 25- 1- 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.
I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26- 10- 1972 n. 641 Sito esterno, e dovuti alla Regione dal 1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.
Art. 15
Entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 - secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. TESTO COLLOCATO IN POSIZIONE DIVERSA DALL'ORIGINALE

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 agosto 1979

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