Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 12/07/2023 | ||
2. | 13/04/2023 | ||
3. | 03/08/2022 | ||
4. | 20/05/2021 | ||
5. | 29/12/2020 | ||
6. | 21/12/2017 | ||
7. | 23/06/2017 | ||
8. | 16/07/2015 | ||
9. | 20/12/2013 | ||
10. | 30/07/2013 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.
Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3
Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.