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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 gennaio 1980, n. 2

DISCIPLINA PER L'APERTURA, L'ESERCIZIO E LE CONVENZIONI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1980

Titolo V
PUBBLICITA'
Art. 33
Disciplina
Le case di cura private e i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali non possono effettuare pubblicità a mezzo stampa o in qualsiasi altro modo senza apposita licenza nella quale deve essere espressamente approvato il relativo testo.
Prima di concedere la suddetta licenza si dovrà sentire il competente ordine provinciale dei medici.
E' fatto assoluto divieto nella pubblicità di reclamizzare particolari attrezzature diagnostico - terapeutiche per gli accertamenti e le cure dei pazienti.
Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, per gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale dei singoli medici di cui al precedente articolo 18 la pubblicità dovrà fare riferimento esclusivamente al nome del sanitario, alla sua qualifica e specializzazione ed all'orario delle consultazioni.

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