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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale29/02/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/07/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1980, n. 11

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 10

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area tit1 Titolo I - ENTI PREPOSTI ALLA RIPRODUZIONE ANIMALE
Espandere area tit2 Titolo II - DISCIPLINA DELLA MONTA NATURALE
Espandere area tit3 Titolo III - DISCIPLINA DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
Espandere area tit4 Titolo IV - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
abrogato.
Titolo I
ENTI PREPOSTI ALLA RIPRODUZIONE ANIMALE
Art. 2
Consorzio regionale per la riproduzione animale
abrogato.
Art. 3
Centri per la fecondazione artificiale
abrogato.
Art. 4
Recapiti
abrogato.
Art. 5
Autorizzazioni
abrogato.
Titolo II
DISCIPLINA DELLA MONTA NATURALE
Art. 6
Bovini
abrogato.
Art. 7
Approvazione dei riproduttori
abrogato.
Art. 8
Monta pubblica
abrogato.
Art. 9
Altre specie animali
abrogato.
Titolo III
DISCIPLINA DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
Art. 10
Riproduttori
abrogato.
Art. 11
Attività dei centri
abrogato.
Art. 12
Seme di provenienza aziendale
abrogato.
Art. 13
Esercizio della fecondazione artificiale
abrogato.
Art. 14
Corsi per la formazione di operatori pratici
abrogato.
Art. 15
Centri aziendali per la fecondazione artificiale dei suini
abrogato.
Art. 16
Altre specie
abrogato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 17
Deleghe
abrogato.
Art. 18
Vigilanza
abrogato.
Art. 19
Modalità delle deleghe
abrogato.
Art. 20
Tariffe
abrogato.
Art. 21
Ammende
abrogato.
Art. 22
Funzionamento delle commissioni
abrogato.
Art. 23
Disposizioni applicative
abrogato.
Art. 24
Rinvio legislativo
abrogato.
Titolo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E FINALI
Art. 25
Centri per la fecondazione artificiale
abrogato.
Art. 26
Miglioramento degli allevamenti
abrogato.
Art. 27
Riproduttori maschi
abrogato.
Art. 28
Iniziative zootecniche
In favore del Consorzio regionale per la riproduzione animale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può concedere contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili, per l'effettuazione delle prove di progenie o di performance e di programmi di miglioramento nelle specie e nelle razze di animali di interesse zootecnico, ivi compresa la costituzione di centri di allevamento di riproduttori maschi di pregio da adibire alle prove di progenie, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche.
I contributi per la realizzazione di programmi di miglioramento nelle specie e nelle razze di animali di interesse zootecnico nonché per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche possono essere concessi anche ad enti locali.
Art. 29
Autorizzazioni di spese
abrogato.
Art. 30
Limite d'impegno
abrogato.
Art. 31
Copertura
abrogato.
Art. 32
Norma transitoria
abrogato.

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