Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 16

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAI CONSORZI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE TECNICA E DAI PATRONATI SCOLASTICI E RELATIVI CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 19 marzo 1980

Art. 1
Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 in posizione di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 39 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, nonchè quello trasferito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 20, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 1978, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modifiche, in base alla tabella A allegata alla presente legge. Il provvedimento di inquadramento è adottato a norma dell' art. 120 della suddetta legge regionale n. 25 del 1973.
Le posizioni di lavoro a orario inferiore alle 36 ore settimanali sono portate ad orario pieno ad ogni effetto dal 1 gennaio 1980. Fino al 31 dicembre 1979 resta fermo l'orario ridotto, anche ai fini degli eventuali conguagli di retribuzione e del riconoscimento dei servizi previsto nel successivo articolo 2.

Espandi Indice