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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 16

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAI CONSORZI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE TECNICA E DAI PATRONATI SCOLASTICI E RELATIVI CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 19 marzo 1980

Art. 2
Al personale di cui al precedente articolo 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità:
- 100% per il servizio prestato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;
- 80% per il servizio prestato in carriere inferiori.
Nei casi in cui il servizio presso l'ente di provenienza sia stato prestato per l'orario inferiore alle 36 ore settimanali, il riconoscimento avviene in misura proporzionalmente ridotta.

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