LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 16
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAI CONSORZI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE TECNICA E DAI PATRONATI SCOLASTICI E RELATIVI CONSORZI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 19 marzo 1980
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte con le allocazioni di spesa previste nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, ai capitoli 00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale. Spese obbligatorie " e 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie ".