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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

Art. 11
Esercizio delle funzioni delegate
Le Province e i Comuni adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo precedente, criteri generali conformi ai principi della presente legge e degli articoli 59 e 60 dello Statuto regionale.
La Regione, le Province e i Comuni delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In caso di inerzia dell'ente delegatario, la giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine; decorso inutilmente il quale, provvede la Regione.
La revoca dell funzioni delegate ai sensi dell'articolo precedente può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi, direttive regionali e criteri generali, prefissati a norma del precedente primo comma.
Le nomine, proposte o designazioni effettuate in base a delega hanno carattere definitivo.

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