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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

Art. 2
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge concernono le nomine, proposte o designazioni, di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, del presidente della Regione o degli assessori, ai seguenti incarichi:
a) componenti degli organi di controllo di cui agli artt. 41, 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno;
b) presidenti, vice presidenti, componenti degli organi collegiali di amministrazioni, sindaci, revisori dei conti di enti o istituti pubblici, anche economici, aziende, società o consorzi regionali o interregionali o a partecipazione regionale, ovvero operanti in materia di competenza regionale, propria o delegata;
c) amministratori e sindaci di società, quando la nomina sia demandata alla Regione ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile;
d) rappresentanti permanenti in organismi collegiali internazionali, statali, interregionali o di altre Regioni, che abbiano incarichi remunerati.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale e in tutti gli altri casi in cui la persona da nominare sia direttamente ed immediatamente individuabile inb base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

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