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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

Art. 3
Pubblicità preventiva
Nel Bollettino Ufficiale della Regione viene data notizia dell'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio e della giunta delle nomine a cui detti organi devono provvedere, nonchè delle nomine a cui devono provvedere il presidente della giunta regionale e i singoli assessori. Il Bollettino Ufficiale deve in ogni caso indicare:
a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
b) i requisiti, le condizioni e le modalità richiesti dalla normativa in vigore per ricoprire la carica;
c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
d) l'organo competente a provvedere alla nomina;
e) la commissione consiliare competente a formulare il parere.

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