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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

Art. 4
Parere della Commissione
Prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina, proposta o designazione deve essere richiesto il parere della competente commissione consiliare.
La commissione esprime parere circa la validità della candidatura, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 e agli indirizzi di cui all'art. 5, primo comma.
Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dall' assegnazione dell'argomento alla commissione.
L'organo cui compete la nomina, proposta o designazione, decorso il suddetto termine, può provvedere anche se non sia stato reso il parere.
La commissione può sentire enti, istituzioni ed associazioni, nonchè ordini e collegi professionali.
La commissione è tenuta ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e situazioni d' incompatibilità

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