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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

Art. 7
Revoca e sostituzione delle candidature
Le candidature, fino a quando non si sia provveduto alla nomina, proposta o designazione, possono essere ritirate dal proponente, il quale può presentare una candidatura sostitutiva.
Quando viene presentata la candidatura sostitutiva, se la commissione aveva già reso il parere, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio regionale successiva alla comunicazione di sostituzione.
Nell'intervallo la commissione esprime il suo parere sulla nuova proposta.
Qualora la giunta regionale, il suo presidente o gli assessori, secondo le rispettive competenze, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura di cui all'articolo 4 e il termine ivi previsto si intende ridotto alla metà.

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