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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

Art. 9
Dichiarazione delle persone nominate
Coloro che siano nominati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, a comunicare all'organo che li ha nominati e al presidente della giunta regionale, nel caso che siano nominati da taluno degli organismi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, la inesistenza o la cessazione di situazioni di incompatibilità e ad inviare copia della dichiarazione dei propri redditi.
Copia della dichiarazione dei redditi deve essere inviata anche alla scadenza del mandato.

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