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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 55
Sono soppressi, il terzo comma dell'art. 29, l'art. 32 e l'art. 34 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
Le funzioni già attribuite alla 1a Sezione in formazione ridotta del Comitato consultivo regionale sono esercitate dalla 1a Sezione per l'Urbanistica e l'Edilizia di tale organo consultivo.
I pareri consultivi non regolati dalla presente legge e previsti da leggi statali o regionali nel settore urbanistico sono attribuiti alla Giunta regionale, sentito il competente Servizio regionale.
La Giunta regionale può delegare un suo componente per l'esercizio di tale competenza.
Dopo il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:
" Le adunanze del comitato sono valide in prima convocazione con la presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detto quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano presenti almeno cinque membri. I pareri sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un componente di diritto determina la decadenza dall'incarico e la sua sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di quanto disposto nel precedente art. 30, dalla Giunta regionale. "

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