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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 56
Il quarto e il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:
" Il piano comunale delle attività estrattive costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto deve essere formato, adottato e pubblicato secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia urbanistica. Detto piano viene approvato dal competente Comitato comprensoriale, sentita la Commissione consultiva comprensoriale prevista nel seguente art. 19. In mancanza della Commissione comprensoriale il parere sul piano viene espresso dalla Commissione regionale di cui al seguente art. 17, integrata da cinque componenti della 1a sezione del Comitato consultivo regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18

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