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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Titolo II
INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI: 24 MARZO 1975 N. 18. 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26 E 13 MARZO 1979 N. 7
Art. 54
Nell'articolo 4 - secondo comma, n. 9, della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 sono soppresse le parole: " e provvedere a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 32 della legge stessa ".
Art. 56
Il quarto e il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:
" Il piano comunale delle attività estrattive costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto deve essere formato, adottato e pubblicato secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia urbanistica. Detto piano viene approvato dal competente Comitato comprensoriale, sentita la Commissione consultiva comprensoriale prevista nel seguente art. 19. In mancanza della Commissione comprensoriale il parere sul piano viene espresso dalla Commissione regionale di cui al seguente art. 17, integrata da cinque componenti della 1a sezione del Comitato consultivo regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18
Art. 57
Nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, è soppressa la frase " dopo diffida all'interessato ".
Nel quarto comma dell'articolo citato, dopo le parole " dalla Regione " sono aggiunte le parole " nonchè dalle Province ".
Art. 58
Le norme relative al funzionamento del Comitato consultivo regionale disposte nel precedente art. 55 si applicano anche alla Commissione consultiva regionale ed alle Commissioni comprensoriali per le cave e torbiere di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, eccetto per quanto attiene alla sostituzione dei componenti decaduti della Commissione comprensoriale, che viene effettuata con nomina disposta dal Comitato comprensoriale.
Art. 59
Le sanzioni previste dall'art. 21 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, si applicano anche alle ipotesi in cui l'attività di coltivazione sia esercitata in difformità a quanto prescritto dall'autorizzazione o dalla relativa convenzione.

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