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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 12 GENNAIO 1978 N. 2 E 7 DICEMBRE 1978 N. 47
Espandere area tit2 Titolo II - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI: 24 MARZO 1975 N. 18. 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26 E 13 MARZO 1979 N. 7
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 12 GENNAIO 1978 N. 2 E 7 DICEMBRE 1978 N. 47
Art. 1
Il primo periodo del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, adotta: "
Art. 2
L'art. 5 della legge 7 dicembre 1978, n. 47 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" Art. 5 Formazione e approvazione dei piani territoriali regionali e degli atti di indirizzo Il progetto del piano territoriale di cui all'art. 4 - primo comma - punto 1) - viene predisposto dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 1980. Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ambientali la Giunta regionale nella predisposizione del progetto si avvale della collaborazione dell'Istituto dei beni artistici culturali e naturali. Sul progetto di piano di cui sopra nonchè sui progetti dei piani di cui all'art. 4 - primo comma - punto 2) - vengono sentiti le Amministrazioni statali, i Comprensori, le Comunità Montane, il Circondario di Rimini, i Comuni e le Province, che dovranno formulare pareri e proposte entro novanta giorni dalla richiesta della Regione. La Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, stabilisce a quali altri enti ed associazioni richiedere un parere o proposte nel termine sopraindicato. Decorso tale termine anche senza esito il Consiglio regionale adotta i predetti progetti di piano previo parere del Comitato consultivo regionale a sezioni riunite. Ai progetti delle Amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche a carattere nazionale, che hanno riflessi sul territorio regionale e che siano in contrasto con le indicazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4, si applica il procedimento di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esternoart. 1 della legge regionale 1 agosto 1978 n. 26
Art. 3
L'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 6 Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali I piani territoriali regionali di cui al precedente articolo 4 entrano in vigore alla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le previsioni e le prescrizioni in essi contenute che comportano vincoli di carattere generale o particolare, espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate da tali vincoli, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati. I Comitati Comprensoriali, le Comunità Montane, il Circondario di Rimini ed i Comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e degli atti di cui all'art. 4 - primo comma, punti 1), 2) e 3) - entro sei mesi dalla loro approvazione. In assenza di piani territoriali di coordinamento comprensoriale, i piani territoriali regionali di cui al precedente articolo 4 possono indicare tra l'altro i piani territoriali stralcio che i Comitati comprensoriali, le Comunità Montane e il Circondario di Rimini devono adottare nei termini stabiliti dai piani territoriali regionali stessi. "
Art. 4
All'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) la lettera a) del punto 4) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
" a) dei piani regolatori generali e delle relative varianti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 15 - quarto e quinto comma e 61 - quarto comma; ";
-) le lettere c), d), e), g) ed h) del punto 4) del secondo comma sono abrogate;
-) la lettera i) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
" i) dei regolamenti edilizi comunali e loro varianti; ";
-) al punto 5) del secondo comma le parole " ed illegittimità afferenti agli strumenti urbanistici vigenti " sono sostituite dalle parole:
" ed illegittimità ivi contemplate ";
-) i punti 7), 9), 10), 11) e 13) del secondo comma sono abrogati;
-) il terzo comma è abrogato;
-) il quarto comma è sostituito dal seguente:
" le funzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 8) del presente articolo sono esercitate dal Comitato comprensoriale; quelle di cui ai punti 4) e 12) dall'ufficio di presidenza; quelle di cui ai punti 5) e 6) dal presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato. ";
-) il quinto comma è sostituito dal seguente:
" Per quanto attiene alle lettere a) e b) del punto 4) del presente articolo, in caso di richiesta scritta di almeno tre consiglieri all'Ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, la competenza spetta al Comitato comprensoriale. ";
-) l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
" L'approvazione da parte del competente organo comprensoriale degli strumenti indicati nelle lettere a), i), l) ed m) del punto 4) del secondo comma del presente articolo deve essere effettuata entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento degli strumenti urbanistici di cui sopra. Scaduti i termini indicati nel precedente comma, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti. Nelle ipotesi previste dall'art. 14 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12
Art. 5
Al punto 1) del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, dopo le parole " alla individuazione " è aggiunta la parola:
" cartografica ".
Il punto 2) del quarto comma dell'art. 8 predetto è sostituito dal seguente:
" 2) al recepimento di un piano delle attività estrattive comprensoriali sulla base delle indicazioni della legge regionale 2 maggio 1978 n. 13legge 26 gennaio 1976 n. 8 Sito esternoart. 3 della legge regionale 2 maggio 1978 n. 13
Al punto 7) del quarto comma dell'art. 8 stesso le parole " la rete ferroviaria " sono sostituite dalle parole:
" la eventuale rete ferroviaria ".
Il punto 10) del quarto comma dell'art. 8 medesimo è così sostituito:
" 10) al dimensionamento ed alla localizzazione nonchè, ove occorra, alla individuazione cartografica: a) delle aree necessarie alla realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale; b) delle aree per i piani di zona consortile, di cui all'art. 28 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno
Al punto 13) del quarto comma dell'art. 8 citato le parole " alla determinazione " sono sostituite dalle parole:
" alla eventuale determinazione ".
Art. 6
sono apportate le seguenti modificazioni:
-) al secondo comma la parola " adotta " è sostituita dalla parola " predispone " e al punto 2) dello stesso comma le parole " una prima ipotesi " sono sostituite dalle parole " uno schema ";
-) al terzo comma le parole " sul foglio annunzi legali delle province e " sono soppresse;
-) al quarto comma la parola " Regione " è sostituita dalle parole " Giunta regionale ";
-) il sesto comma è sostituito dal seguente:
" Entro i 180 giorni successivi il piano territoriale di coordinamento comprensoriale viene adottato dal Comitato Comprensoriale ";
-) il decimo comma è abrogato;
-) l'undicesimo ed il dodicesimo comma sono sostituiti dai seguenti:
" Il Consiglio regionale decide sulle osservazioni presentate al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e può proporre modificazioni al piano stesso. Ove esse abbiano carattere sostanziale sono introdotte con le procedure di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono. Il Comitato Comprensoriale deve pronunciarsi sulle modifiche entro 90 giorni ed inviare il proprio parere, formulato con deliberazione, alla Regione entro i successivi 30 giorni. Decorsi detti termini le modifiche sono introdotte d' ufficio. Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale è approvato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dal suo ricevimento, sentito il parere del Comitato consultivo regionale a sezioni riunite. Le modifiche discendenti da vincolative disposizioni di leggi statali o regionali sono inserite d' ufficio in sede di approvazione del piano senza l'obbligo di sentire il parere del Comitato Comprensoriale. "
Art. 7
L'art. 10 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 10 Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale Le previsioni della pianificazione territoriale comprensoriale che comportino vincoli di carattere generale e particolare individuati con rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate sono immediatamente precettive. Le previsioni relative alla destinazione delle aree e degli immobili di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10) del quarto comma dell'articolo 8 della presente legge, contenute nei detti piani, hanno valore di direttive programmatiche per i soggetti pubblici fino dalla data dell'adozione dei piani stessi. I Comuni devono adeguare il Piano Regolatore Generale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio entro 12 mesi dalla loro approvazione. "
Art. 8
Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, alla terza riga, è soppressa la parola " almeno ".
Art. 9
Al punto 2) del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, le parole " di occupazione " sono sostituite dalle parole " di posti di lavoro ".
Al punto 5) del secondo comma del citato articolo, le parole " l'individuazione, attraverso un piano di servizi articolato per quartieri, circoscrizioni o frazioni, delle aree necessarie ad assicurare " sono sostituite dalle parole " l'individuazione attraverso un piano dei servizi - articolato per quartieri, ove esistano, per circoscrizioni o per frazioni - delle aree necessarie ad assicurare ".
Al quarto comma del medesimo articolo il punto relativo alla ZONA D) è sostituito dal seguente:
" ZONA D) le parti del territorio, anche se parzialmente o totalmente edificate, da destinare ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica; " Il quinto comma dell'art. 13 predetto è sostituito dai seguenti: " Nell'ambito dei criteri e delle previsioni della pianificazione territoriale comprensionale, come pure in sua assenza, il dimensionamento della residenza permanente del PRG si calcola secondo i seguenti parametri: a) la capacità insediativa reale; b) la capacità insediativa teorica; c) gli indici di affollamento. La capacità insediativa reale di cui al punto a) va misurata sia in numero di abitazioni sia in numero di stanze e corrisponde effettivamente al numero delle abitazioni e delle stanze idonee esistenti nel territorio comunale, comprese quelle delle zone agricole. La capacità insediativa teorica di cui al punto b) è data dalla somma della capacità insediativa reale, calcolata sia in abitazioni che in stanze, e del numero rispettivamente delle abitazioni e delle stanze realizzabili secondo le norme di zona del Piano Regolatore Generale, considerando sia le abitazioni che le stanze inidonee recuperabili attraverso la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, sia le abitazioni che le stanze di nuova edificazione. Ai fini del dimensionamento residenziale del Piano Regolatore Generale gli indici di affollamento di progetto di cui al punto c), calcolati sulla capacità insediativa teorica, non devono essere inferiori ad almeno uno dei seguenti: -) una famiglia per abitazione; -) 0,75 abitanti per stanza. Nei comuni con meno di 10.000 abitanti agli effetti del calcolo della capacità insediativa teorica i comuni stessi possono non tener conto delle capacità insediative derivanti dalla differenza fra gli indici delle costruzioni preesistenti e gli indici minimi stabiliti dall'art. 37. " Il sesto e settimo comma dell'art. 13 della legge n. 47 sopracitata sono sostituiti dai seguenti: " Gli indici di cui al precedente settimo comma possono essere modificati dal Comitato comprensoriale ai sensi del quarto comma, punto 11), dell'art. 8 della presente legge in sede di piano territoriale di coordinamento comprensoriale. Il piano regolatore generale può contenere l'indicazione dei perimetri degli strumenti di attuazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della presente legge. "
Art. 10
L'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 14 Formazione ed approvazione del Piano Regolatore Generale Il Consiglio comunale prima dell'adozione del Piano Regolatore Generale decide se e come sottoporre ai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo un progetto preliminare. In seguito a tale decisione la Giunta predispone un progetto preliminare di piano costituito da: 1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, ove esistenti, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonchè la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenze e servizi con l'indicazione della quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; 2) uno schema di assetto territoriale con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali. Tale progetto preliminare viene inviato agli organi di decentramento amministrativo del comune e al Comitato comprensoriale; viene inoltre inviato ad enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del Comune; di tale deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro 60 giorni dalla pubblicazione gli enti e le organizzazioni interessate possono presentare proposte scritte. Il Piano Regolatore Generale viene adottato dal Consiglio comunale e deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. Dell'effettuato deposito viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella stampa locale. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Entro i successivi 12 mesi il Consiglio Comunale deve controdedurre alle osservazioni e trasmettere il piano per l'approvazione. Il Piano Regolatore Generale viene approvato dall'Ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente articolo 7, entro 180 giorni dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale. La deliberazione di approvazione del Piano Regolatore Generale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso il termine di 180 giorni di cui sopra il Comune può attuare gli interventi di cui ai successivi articoli 22, 23, 24, 25 e 26. In tal caso le previsioni di detti interventi sono vincolanti in sede di approvazione di Piano Regolatore Generale. La delibera di approvazione decide sulle osservazioni ed apporta le conseguenti modifiche. L'Ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del presidente art. 7, può proporre al Comune le necessarie modifiche al piano per assicurare: a) il rispetto delle previsioni dei piani territoriali regionali e comprensoriali; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale e regionale; c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonchè delle zone di cui al successivo art. 33; d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 46. In tali casi il Comune adotta le proprie controdeduzioni entro 90 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica. Qualora le modifiche discendano da vincolative disposizioni di leggi statali o regionali, le stesse sono inserite d' ufficio in sede di approvazione del piano, senza l'obbligo di sentire il parere del Comune. Le modificazioni di cui ai precedenti commi ottavo e nono del presente articolo, se comportino modificazioni degli elaborati grafici, devono essere pubblicate nei modi previsti dal precedente comma quinto del presente articolo. Sulle eventuali osservazioni si esprime, entro 30 giorni, il Consiglio comunale che trasmette il proprio parere al Comprensorio. Acquisito questo parere l'ufficio di presidenza, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente articolo 7, introduce in via definitiva le modificazioni. L'organo comprensoriale competente può rinviare altresì il piano per l'adeguamento o la rielaborazione al Comune; in tal caso si seguono le procedure di cui ai commi quinto e seguenti del presente articolo ".
Art. 11
L'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 15 Varianti al Piano Regolatore Generale Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e comunque nel caso in cui all'art. 10 ultimo comma della presente legge. In assenza del piano territoriale comprensoriale le varianti al Piano Regolatore Generale, fatte salve quelle di cui al quarto ed al quinto comma del presente articolo, sono adottate previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il Comitato comprensoriale il quale deve esprimersi entro 30 giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale decide comunque sulla richiesta di autorizzazione. Tali varianti devono essere elaborate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 14 della presente legge. Per le varianti che non incidano sull'impostazione e sul dimensionamento del PRG non è necessario il progetto preliminare di cui all'art. 14 stesso, commi primo, secondo, terzo e quarto. Sono approvate dal Consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge, anche in assenza dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, le varianti al Piano Regolatore Generale che si rendono necessarie: a) per la realizzazione di qualsiasi opera pubblica di interesse comunale qualora nei piani regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti; b) per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale in attuazione del piano decennale per la casa di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esternoart. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 Sito esterno
Art. 12
Dopo l'ultimo comma dell'art. 16 della legge 7 dicembre 1978, n. 47 Sito esterno, è aggiunto il seguente:
Il programma pluriennale di cui al presente articolo costituisce quadro di riferimento per i programmi pluriennali d' attuazione dei PRG e dei P. di F. di cui al successivo art. 19 ".
Art. 13
L'art. 18 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 18 Attuazione del Piano Regolatore Generale Il Piano Regolatore Generale dei comuni, obbligati a norma della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2
Art. 14
L'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 19 Programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale Il programma pluriennale di attuazione è regolato dalle norme contenute nella legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2
Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge predetta è aggiunto il seguente comma:
" Le restanti aree sono assegnate, secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale, in proprietà oppure, ove trattasi di aree per la realizzazione di impianti di carattere industriale, commerciale, artigianale o turistico, anche in diritto di superficie. Per tutte le aree di cui sopra dovranno essere previsti appositi bandi di pubblico concorso e le assegnazioni avranno luogo previa stipula di apposita convenzione ".
Possono essere rilasciate le concessioni relative alle varianti di cui ai commi quarto, escluso il punto c), e quinto dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 così come modificato dall'articolo 11 della presente legge, anche se non ancora comprese nel programma pluriennale di attuazione.
Il programma pluriennale di attuazione può essere sottoposto a revisione in seguito all'approvazione di una variante generale allo strumento urbanistico generale oppure in conseguenza di varianti al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed al piano comunale per le attività estrattive. "
Art. 15
La lettera b) dell'art. 20 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituita dalla seguente:
" b) nelle zone omogenee B, attraverso individuazione cartografica, salvo che per le zone di degrado, ove sia previsto il piano di recupero, di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno
Art. 16
All'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il primo comma è sostituito dal seguente:
" Lo schema di massima e la relazione generale del piano particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del comune il cui territorio è interessato dal piano perchè esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del piano. ";
-) il secondo comma è sostituito dal seguente:
" Il piano adottato è quindi depositato presso la segreteria del comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune e pubblicato sulla stampa locale. ";
-) nel terzo e nel quarto comma le parole " dell'avvenuto deposito " sono sostituite dalle parole " del compiuto deposito ";
-) il quinto comma è sostituito dal seguente:
" Il Consiglio comunale, sentito il parere della commissione edilizia, decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed apporva il piano entro e non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953 n. 62 Sito esterno
-) il sesto comma è abrogato;
-) il settimo comma è sostituito dal seguente:
" La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la delibera deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel Piano. La delibera deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione ".
Art. 17
Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti il Comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, ove non sia possibile l'accordo bonario avvierà l'espropriazione. Sulle aree di immobili in tal modo espropriati il Comune con atto deliberativo del Consiglio comunale decide di eseguire direttamente i lavori oppure di autorizzare in base a regolari bandi di concorso soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi. Inultimente espletata la procedura del concorso, la realizzazione può essere affidata a soggetti privati a ciò invitati in seguito a deliberazione del Consiglio comunale. Quest' ultima deliberazione può anche essere inserita nell'atto deliberativo con cui si bandisce il concorso. " Al quarto comma del sopracitato art. 22 le parole " In tali casi la convenzione da stipularsi " sono sostituite dalle parole " L'assegnazione ai privati di cui al comma precedente si perfeziona a mezzo di convenzione la quale ".
Al quinto comma del sopracitato art. 22 le parole " Il corrispettivo della cessione è determinata in misura " sono sostituite dalle parole " L'autorizzazione ai privati di cui al precedente terzo comma è subordinata al pagamento da parte dei medesimi di un importo ".
Art. 18
All'art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) Il primo comma è sostituito dai seguenti:
" I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono tenuti ad adottare un Piano per l'edilizia economica e popolare nel rispetto dei disposti dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno
-) Il secondo comma è sostituito dal seguente:
" Il piano per l'edilizia economica e popolare si applica di norma nelle zone destinate dal Piano Regolatore Generale a edilizia residenziale nonchè, nelle zone edificate, ivi compresi i centri storici, su immobili o parti di essi. "
-) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
" Le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare sono ammissibili per l'inclusione di nuove zone residenziali già previste dal Piano Regolatore Generale e per modificazioni di minima entità legate alla funzionalità di attuazione e di organizzazione urbanistica. Le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare che lo riducano o che modifichino il Piano Regolatore Generale devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale sentito l'Ufficio di presidenza del Comprensorio il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta regionale decide, comunque, sulla domanda di autorizzazione. "
-) Il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Per la formazione ed approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare e delle relative varianti si seguono le procedure di cui all'art. 21 della presente legge. "
Art. 19
All'art. 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) Il primo comma è sostituito dal seguente:
" Tutti i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione possono adottare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno
-) L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
" Le procedure di formazione e di approvazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi sono le stesse previste per i piani di cui all'art. 21 della presente legge. "
Art. 20
All'art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) Al primo comma, 2 - 3 rigo, dopo la parola " produttivi " sono aggiunte le parole " delle aree di espansione ".
-) Al secondo comma 2 rigo, dopo le parole " il Comune " sono aggiunte le parole " , con deliberazione del Consiglio comunale. "
-) Il quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:
" Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale viene depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del comune, ove chiunque potrà prenderne visione, ed è altresì inviato agli organi di decentramento comunale il cui territorio è interessato dal piano. Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati possono presentare opposizioni al piano entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito. Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del piano. Decorso tale termine il Consiglio comunale procede ai successivi adempimenti, sentita la commissione edilizia. La delibera di approvazione diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953 n. 62 Sito esterno
Art. 21
Art. 22
L'art. 28 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 28 Concessioni onerose Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non abbia optato per l'alternativa di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esternoart. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esternoarticolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esternoart. 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno
Art. 23
Alla fine dell'art. 29 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente comma:
" Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno
Art. 24
Art. 25
All'art. 31 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il terzo comma è sostituito dal seguente:
" Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno
-) il settimo comma è abrogato;
-) l'ottavo comma è sostituito dal seguente;
" Le classi dei comuni per le determinazioni degli oneri sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. ";
-) il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dal seguente:
" Ai fini del rilascio della concessione gratuita, di cui al precedente articolo 30, il Consiglio comunale può specificare nelle norme di piano regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del presente articolo, delle quali è indispensabile l'esistenza nelle zone agricole individuate dal Piano Regolatore Generale. "
Art. 26
All'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il terzo comma è sostituito dal seguente:
" In tali zone sono vietate nuove costruzioni salvo quelle relative ai servizi tecnologici e urbani e ai servizi della pesca. Per il patrimonio edilizio esistente in tali zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 36, 42 e 43 della presente legge. ";
-) il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente e di quelle connesse alla attività agricola nei limiti previsti dal Piano Regolatore Generale e sono ammesse destinazioni a verde pubblico nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d' acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonchè per una fascia di profondità di almeno: a) mt. 50 dal limite demaniale dei fiumi e dei torrenti compresi nel territorio delle comunità montane; b) mt. 100 dal limite demaniale dei laghi nonchè, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene e dei torrenti; c) mt. 50 dalle sponde dei canali navigabili e del canale Emiliano - Romagnolo. ";
-) il quinto comma è sostituito dal seguente:
" I vincoli di cui al comma precedente valgono per tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione del piano stralcio comprensoriale di cui all'ottavo comma successivo. Con lo stesso piano stralcio il comprensorio può proporre alla Regione la esclusione dei fiumi e torrenti o di loro parti da tale vincolo. Qualora i corsi d' acqua riguardino il territorio di più comprensori, le province interessate possono fornire criteri per assicurare la necessaria omogeneità di elaborazione dei piani stralcio comprensoriali. ";
-) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
" Il piano stralcio comprensoriale può ridefinire il perimetro del territorio urbanizzato di cui al sesto comma del presente articolo nonchè escludere da tali vincoli, quando non comportino pregiudizio per l'ambiente, le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e definite zone territoriali omogenee Ab, C, D, E e G secondo i successivi articoli 37, 38, 39 40 e 41. ";
-) al nono comma le parole " primi sei commi " sono sostituite dalle parole " primi cinque commi ";
-) al decimo comma le parole " in deroga al precedente articolo 5 " sono soppresse;
-) dopo il dodicesimo comma sono inseriti i seguenti due commi:
" Per il fiume Po, fino all'approvazione del piano stralcio regionale di cui ai successivi commi, la Giunta regionale su conforme parere della competente Commissione consiliare può autorizzare i comuni a disporre deroghe ai vincoli delle aree di cui all'ottavo comma del presente articolo. Per le altre aree vincolate tale deroga può essere concessa solo in sede di adozione del Piano Regolatore Generale o di sue varianti generali. Per le coste marine, fino all'approvazione del piano stralcio regionale di cui ai successivi commi, la Giunta regionale su conforme parere della competente Commissione consiliare può autorizzare i comuni a disporre deroghe solo per vincoli delle aree di cui all'ottavo comma del presente articolo. ";
-) al penultimo comma le parole " da norme regionali " sono sostituite dalle parole " dalle norme regionali ".
Art. 27
Dopo il primo comma dell'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente:
" Le attribuzioni regionali di cui al precedente comma sono esercitate, anche in caso di controversie, dalla Giunta regionale, sentito il competente servizio regionale ".
Nel secondo, nel quarto e nel quinto comma dell'art. 34 della stessa legge le parole " al Comitato comprensoriale " sono sosttituite dalla parole " all'Ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale. "
Nel quinto comma del medesimo articolo 34 le parole " dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, il quale " sono sosttituite dalle parole " degli Uffici regionali competenti, i quali. "
Nel settimo comma del citato articolo le parole " dai Comitati comprensoriali " sono sostituite dalle parole " dagli Uffici di presidenza dei Comitati comprensoriali. "
Art. 28
All'art. 35 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) al secondo comma le parole " gli spazi storicamente liberi, in quanto spazi di uso urbano e collettivo, " sono sosttituite dalle parole " gli spazi rimasti liberi perchè destinati, per tradizione, ad usi urbani e/ o collettivi, ";
-) al secondo comma le parole " complessi insediativi pubblici e privati " sono sostituite dalle parole " complessi insediativi storici pubblici e privati ";
-) al secondo comma, terz' ultimo rigo, le parole " possono essere " sono sostituite con le parole " sono, di preferenza. ";
-) al terzo comma, terzo rigo, le parole " agli usi di cui al successivo art. 46 - primo comma " sono sostituite con le parole " a servizi pubblici del quartiere e dei complessi insediativi ";
-) il sesto comma è sostituito dal seguente:
" Tale disciplina potrà altresì individuare le zone, esattamente delimitate, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati all'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonchè dei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno
-) al settimo comma, primo rigo, dopo la lettera " B " sono inserite le parole " , globalmente computate per ciascun centro edificato. ";
-) l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti dai seguenti:
-) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
" Nelle zone omogenee A e B gli immobili, sedi di attività produttive industriali non destinate dal Piano Regolatore Generale agli usi di cui all'art. 46 e alle finalità di cui alle zone omogene F dell'art. 13 della presente legge o ad interventi di edilizia economica e popolare, vanno ridestinati ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi. Eventuali deroghe dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dall'Ufficio di presidenza del comitato comprensoriale. "
Art. 29
L'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 36 Zone culturali ambientali Zone territoriali omogenee A Sono considerate zone omogenee A le parti del territorio di cui all'art. 13, quarto comma, zona A, della presente legge. Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali: 1) gli insediamenti storici uniti senza soluzione di continuità con l'espansione urbana: essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui; 2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri murati o comunque definiti. La disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale per le zone omogenee A è articolata per unità minime di intervento, unità edilizie e categorie o sottocategorie di massima articolate secondo le indicazioni del presente articolo e individuate graficamente. I piani di attuazione del Piano Regolatore Generale di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) dellhart. 18 recepiscono e specificano tale disciplina particolareggiata. Le unità minime di intervento possono comprendere, in ragione della loro complessività tipologica, una o più unità edilizie. Per le unità minime di intervento è prescritta la presentazione di un progetto unitario, a cui di norma farà riferimento una unica concessione. Con l'approvazione del progetto unitario può essere consentita l'approvazione di un programma di intervento articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifica concessione. Entro il perimetro della unità minima di intervento possono coesistere una o più categorie di intervento di cui ai successivi commi. Di norma i perimetri delle unità minime di intervento debbono essere contigui e le unità disposte senza soluzione di continuità entro il perimetro della zona territoriale omogenea A. Per ogni unità di intervento va prevista la destinazione d' uso tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5 della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esternoart. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esternoart. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esternoart. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esternolegge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esternodella legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2
Art. 30
All'art. 37 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il terzo comma è sostituito dal seguente:
" Il Piano Regolatore Generale per le zone omogenee B prevede inoltre: -) indici fondiari minimi su lotti liberi non inferiori a 1,2 mc / mq o a 0,4 mq / mq; -) standards di parcheggio pubblico per ogni intervento di nuova edificazione non inferiori a 5 mq / ab., da cedersi gratuitamente all'atto del rilascio della concessione; -) la dotazione minima di autorimesse ai sensi dell' art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esterno
-) il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Nelle zone omogenee B gli interventi sull'esistente sono regolati secondo quanto previsto dai punti A2, A3, A4 dell'articolo 36 della presente legge; quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43. Sono altresì ammessi gli interventi di ampliamento in conformità agli indici di zona del Piano Regolatore Generale compatibilmente con quanto previsto al precedente articolo 35. "
Art. 31
Al quinto comma dell'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, le parole " per un massimo del 30% " sono sostituite dalle parole " per un massimo del 15% ".
Nell'ultimo comma dell'art. 38 della sopracitata legge regionale 47/ 1978 sono soppresse le parole " nè superiore a 3 mc / mq o a 1 mq / mq ".
Art. 32
Le lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono sostituite dalle seguenti:
" a) gli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e turistici esistenti; b) le nuove zone produttive artigianali, industriali, commerciali e turistiche. "
Alla fine del quarto comma dell'art. 39 della legge sopracitata, sono aggiunte le seguenti parole " : le aree di cui al presente comma non potranno interessare una quota superiore al 15% della zona nella quale sono inserite ".
Art. 33
All'art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo comma sono sostituiti dai seguenti:
" Negli ambiti specifici e secondo i modi previsti dal Piano Regolatore Generale gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i seguenti strumenti: a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricolo; b) piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 24, lettera d), della presente legge; c) piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 5 maggio 1977 n. 18articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esternolegge regionale 5 maggio 1977 n. 18
-) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
" Per valutare la conformità degli interventi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del sesto comma del presente articolo il Sindaco si avvale della Commissione consultiva agricola all'uopo costituita con delibera del Consiglio comunale. Tale commissione è composta almeno da nove membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. ";
-) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti due commi:
" In luogo della commissione di cui sopra il Consiglio comunale può decidere, per le concessioni di cui al presente articolo, di integrare la composizione della commissione edilizia con l'inclusione di almeno tre rappresentanti delle organizzazioni indicate nel precedente comma. Nel caso in cui le organizzazioni indicate nel tredicesimo comma del presente articolo non designino i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune, il Sindaco rilascia le concessioni nelle zone agricole sentito il parere della commissione edilizia. "
Art. 34
L'ultimo comma dell'art. 41 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è abrogato.
Art. 35
Nell'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, va aggiunto il seguente ultimo comma:
" Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici ".
Art. 36
All'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il primo comma è sostituito dal seguente:
" Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 42, costituiscono intervento di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonchè le opere e le modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d' uso. ";
-) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
" Nel caso di interventi su edifici classificati A2 dal precedente art. 36 vanno comunque rispettate nella manutenzione straordinaria le prescrizioni del PRG relative a tali edifici. ";
-) il terzo comma è sostituito dal seguente:
" La manutenzione straordinaria non è ammessa nei casi di restauro scientifico di cui al precedente articolo 36 - punto A1. In tal caso deve essere richiesta la concessione di cui all'articolo 30 della presente legge. ";
-) al quinto comma sono soppresse le seguenti parole:
" Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per ";
-) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
" Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico. "
Art. 37
All'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) nel terzo comma, primo rigo, le parole " possono essere " sono sostituite dalle parole " , ove sia necessario, sono " ;
-) il quarto e quinto comma sono abrogati.
Art. 38
All'art. 45 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) al primo comma, secondo rigo, le parole " viabilità e alla rete " vengono sostituite con le parole " viabilità sovracomunale e alla eventuale rete ";
-) il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Le zone di rispetto stradale dovranno avere una profondità almeno pari a quella stabilita dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404. Tale profondità si applica anche alle ferrovie di competenza statale nella misura minima di mt 30 ed alle restanti ferrovie nella misura minima di mt 20, misurati dal ciglio o dal piede della scarpata, fermi restando i divieti di cui all'articolo 235 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 Sito esterno
Art. 39
L'art. 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 46 Standards urbanistici Nei Piani Regolatori Generali deve essere assicurata una dotazione minima ed inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo calcolate sugli abitanti teorici, ottenuti moltiplicando la capacità insediativa teorica di cui all'articolo 13 valutata in stanze per l'indice di affollamento di progetto calcolato in abitanti per stanza. Per gli insediamenti residenziali: A) relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per abitante teorico e di mq 25 ogni due posti letto negli insediamenti residenziali a carattere turistico - residenziale, così ripartiti: a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne; b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi; c) mq 12 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale; d) mq 3 di rete per parcheggi pubblici. B) Relativamente a tutti gli altri Comuni, la misura minima inderogabile è di mq 30 per abitante teorico e negli insediamenti a carattere turistico - residenziale è di mq 30 ogni 2 posti letto così ripartiti: a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne; b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi; c) mq 16 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale; d) mq 4 di aree per parcheggi pubblici. Le aree per servizi pubblici assicurate attraverso gli strumenti attuativi di cui all'articolo 18 concorrono alla quantificazione complessiva degli standards di cui al precedente comma. Per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, previsti in tutti gli strumenti attuativi di cui all'articolo 18 vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq 100 di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno
Art. 40
All'art. 47 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il punto 2) del primo comma è sostituito dal seguente:
" 2) fattori demografico - occupazionali riferiti alla struttura e distribuzione dei posti di lavoro, della popolazione residente e degli attivi per settore con riferimento alla ipotesi di andamento tendenziale e di riequilibrio del piano quinquennale di sviluppo; "
-) il punto 2) del terzo comma è sostituito dal seguente:
" 2) tavole del progetto nel rapporto 1: 10.000 oppure 1: 25.000; "
-) Il punto 3) del terzo comma è sostituito dal seguente:
" 3) tavole nel rapporto 1: 25.000 oppure 1: 50.000 con la sintesi schematica dei contenuti del piano territoriale di coordinamento comprensoriale; ".
Art. 41
L'art. 48 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 48 Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comunale Ai fini dell'elaborazione del Piano Regolatore Generale si devono approfondire a livello comunale i dati conoscitivi di cui all'articolo 47 della presente legge nonchè acquisire i seguenti eventuali ulteriori dati: -) analisi dello stato di fatto; -) indagine sugli immobili di valore storico - ambientale; -) analisi delle condizioni abitative; -) analisi dell'attività costruttiva; -) individuazione delle aree a colture pregiate; -) analisi delle strutture produttive; -) analisi delle reti stradali esistenti. In particolare, ai fini della predisposizione della disciplina particolareggiata per le zone territoriali omogenee A di cui al precedente articolo 36, l'analisi dello stato di fatto deve comprendere almeno i seguenti studi preliminari: a) trasformazione storica del tessuto urbanistico; b) principali tipologie; c) analisi degli spazi liberi e del verde; d) analisi strutturale della popolazione; e) analisi del patrimonio edilizio esistente. Tutta la documentazione relativa alle ricerche finalizzate all'elaborazione del Piano Regolatore Generale resta depositata presso la Segreteria del Comune e chiunque può prenderne visione. Gli elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale sono: 1) relazione illustrativa con allegate schede dell'ipotesi demografica ed occupazionale nonchè del fabbisogno residenziale arretrato e futuro calcolato secondo il disposto dell'articolo 13 della presente legge e i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi; 2) tavola di progetto nel rapporto 1: 5.000 dell'intero territorio comunale; 3) tavola di progetto in scala non inferiore rispettivamente a 1: 1.000 oppure 1: 2.000 per le zone A; 4) tavola nel rapporto 1: 10.000 oppure 1: 25.000 contenente la sintesi schematica delle previsioni di Piano Regolatore Generale; 5) norme di attuazione del Piano Regolatore Generale; 6) relazione geologica contenente le prescrizioni per i nuovi insediamenti. Le tavole di cui ai punti 2) e 3) e le norme di cui al punto 5) sono gli unici elementi probanti in caso di controversie. "
Art. 42
All'art. 49 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) la lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:
" a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto dalla presente legge, sia l'indicazione dell'entità dell'intervento dimensionato in superficie territoriale sia la superficie utile edificabile relativamente a tutte le destinazioni d' uso previste, nonchè al numero degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; ";
-) alla lettera g), dopo le parole " in scala 1: 500 " sono aggiunte le parole " oppure 1: 1.000 ";
-) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
" h) sezioni e profili in scala 1: 500 oppure 1: 1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d' uso; "
-) il terzultimo comma è abrogato;
-) il penultimo comma è sostituito dal seguente:
" I piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed i piani di recupero di iniziativa pubblica possono limitarsi agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n) ed o) del presente articolo oltre a quelli stabiliti dalla legislazione statale, ";
-) l'ultimo comma è abrogato.
Art. 43
L'art. 50 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 50 Abitabilità e usabilità delle costruzioni Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del Sindaco, all'uopo richiesta dall' interessato. L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni: a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione o autorizzazione; b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato; c) che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico - edilizio, igienico - sanitario, sia di altro genere; d) che siano rispettate le destinazioni d' uso previste nel progetto approvato; e) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno. Alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma devono essere allegati: a) il certificato di collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, a norma dell'art. 8 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esternolegge 30 aprile 1976 n. 373 Sito esternoDPR 28 giugno 1977, n. 1052 Sito esterno
Art. 44
Dopo l'ultimo comma dell'art. 52 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente:
" L'ordinanza di demolizione delle opere abusive, anche se effettuate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno
Art. 45
All'art. 53 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nel primo comma e nel secondo comma, le parole " comitato comprensoriale " sono sostituite con le parole " Ufficio di presidenza del comitato comprensoriale ".
Art. 46
L'art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 54 Deroghe Il regolamento edilizio può dettare disposizioni che consentano al Sindaco, previo nulla - osta del Consiglio comunale, di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del Piano Regolatore Generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e semprechè riguardino edifici ed impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica. Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 Sito esterno
Art. 47
Il penultimo comma dell'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dai seguenti due commi:
" Le adunanze della commissione sono valide in prima convocazione con la presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detto quorum le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano presenti almeno quattro membri. I pareri sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un componente di diritto determina la decadenza dell'incarico e la sua sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di quanto disposto nel primo comma del presente articolo, dal Comitato comprensoriale. "
Art. 48
L'art. 59 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 59 Compiti della Commissione Consultiva Comprensoriale La Commissione consultiva comprensoriale esprime parere: -) sugli strumenti urbanistici, di cui al precedente articolo 7 punto 4) lettere a), i), l) e m), sottoposti all'approvazione del competente organo comprensoriale; -) per i provvedimenti di cui al precedente articolo 7 punto 5); -) per i provvedimenti di cui al precedente articolo 7 punto 12) solamente ove essi concernano l'imposizione del vincolo idrogeologico nonchè modificazioni, ampliamenti o abrogazioni dei vincoli esistenti; -) su qualsivoglia altro argomento sottopostogli dal Comitato comprensoriale. Il parere del predetto organo consultivo sostituisce il parere di qualsivoglia ufficio od organo singolo o collegiale ai quali sia demandato dalle vigenti disposizioni di esprimere pareri sulle materie attribuite ai comprensori della presente legge. "
Art. 49
All'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il primo comma è sostituito dal seguente:
" Il Consiglio comunale istituisce una commissione edilizia anche indipendentemente dalle modifiche del regolamento edilizio di cui al successivo articolo 62. Tale commissione è l'organo consultivo del comune nel settore urbanistico ed edilizio in genere ed in particolare per gli strumenti urbanistici indicati nella presente legge, la cui approvazione è attribuita al comune, e per il rilascio delle concessioni. ";
-) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
" I Consiglieri comunali possono partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto e con le modalità stabilite dal Consiglio comunale ";
-) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
" Il Consiglio comunale, con propria deliberazione stabilisce quali opere non sono soggette al parere della commissione edilizia tenuto conto della loro modesta incidenza urbanistica ed ambientale. In tal caso il Sindaco si avvale del parere dell'ufficio tecnico comunale. I Comuni sono tenuti a costituire le commissioni edilizie previste dalla presente legge entro il 30 dicembre 1980. "
Art. 50
L'art. 61 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 61 Obbligo di adozione o di revisione del Piano Regolatore Generale I Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale, anche se dotati di programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare il Piano Regolatore Generale entro il 31 dicembre 1981. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale sono tenuti alla sua revisione per l'adeguamento alle norme della presente legge entro i seguenti termini, fatti salvi i tempi di cui al precedente articolo 10, ultimo comma:
a) i Comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato dal Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre 1981;
b) i Comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione prima del 26 dicembre 1978:
- entro il 31 dicembre 1981, se hanno una popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- entro il 31 dicembre 1982, se hanno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma non superiore a 50.000;
- entro il 31 dicembre 1983, se hanno una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) i comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del successivo comma, entro cinque anni dalla data della approvazione.
Art. 51
L'art. 62 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 62 Regolamenti edilizi Tutti i comuni devono adeguare, entro il 31 dicembre 1980, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l'attività edilizia. Tale regolamento viene approvato dal competente organo comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale. "
Art. 52
L'art. 65 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 65 Zone produttive turistiche I comuni previa perimetrazione delle zone e degli edifici turistici a carattere non residenziale di cui si intende conservare la destinazione d' uso da effettuarsi con delibera consiliare, possono autorizzare entro e non oltre il 30 giugno 1981 con specifiche delibere consiliari, per le attrezzature ricettive relative ad alberghi, pensioni e locande, escluse quelle comprese nei centri storici nonchè quelle inserite nei piani particolareggiati e nei piani di recupero, interventi di riqualificazione volti all'adeguamento dei servizi strettamente funzionali e proporzionati all'attività ricettiva, anche in deroga alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, ferma restando la capacità ricettiva esistente. Per gl'interventi di riqualificazione, in ogni caso, le distanze tra pareti finestrate non potranno essere inferiori a un terzo dell'altezza della più alta delle pareti prospicienti, e comunque non inferiori a mt. 6, e per gli edifici non si potranno avere incrementi di altezza superiori a quella esistente, se non per realizzare volumi strettamente necessari per impianti tecnologici. A tali interventi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 - punto 2) del DM 2 aprile 1968. "
Art. 53
L'art. 68 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 68 Disposizioni finali Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2 - secondo comma della presente legge, entro il 30 ottobre di ogni anno i Comuni, i Comprensori, le Comunità montane ed il Circondario di Rimini trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato della pianificazione, concernente il territorio di propria competenza. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291 Sito esternoterzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18
Titolo II
INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI: 24 MARZO 1975 N. 18. 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26 E 13 MARZO 1979 N. 7
Art. 54
Nell'articolo 4 - secondo comma, n. 9, della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 sono soppresse le parole: " e provvedere a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 32 della legge stessa ".
Art. 56
Il quarto e il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:
" Il piano comunale delle attività estrattive costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto deve essere formato, adottato e pubblicato secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia urbanistica. Detto piano viene approvato dal competente Comitato comprensoriale, sentita la Commissione consultiva comprensoriale prevista nel seguente art. 19. In mancanza della Commissione comprensoriale il parere sul piano viene espresso dalla Commissione regionale di cui al seguente art. 17, integrata da cinque componenti della 1a sezione del Comitato consultivo regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18
Art. 57
Nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, è soppressa la frase " dopo diffida all'interessato ".
Nel quarto comma dell'articolo citato, dopo le parole " dalla Regione " sono aggiunte le parole " nonchè dalle Province ".
Art. 58
Le norme relative al funzionamento del Comitato consultivo regionale disposte nel precedente art. 55 si applicano anche alla Commissione consultiva regionale ed alle Commissioni comprensoriali per le cave e torbiere di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, eccetto per quanto attiene alla sostituzione dei componenti decaduti della Commissione comprensoriale, che viene effettuata con nomina disposta dal Comitato comprensoriale.
Art. 59
Le sanzioni previste dall'art. 21 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, si applicano anche alle ipotesi in cui l'attività di coltivazione sia esercitata in difformità a quanto prescritto dall'autorizzazione o dalla relativa convenzione.
Art. 55
Sono soppressi, il terzo comma dell'art. 29, l'art. 32 e l'art. 34 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
Le funzioni già attribuite alla 1a Sezione in formazione ridotta del Comitato consultivo regionale sono esercitate dalla 1a Sezione per l'Urbanistica e l'Edilizia di tale organo consultivo.
I pareri consultivi non regolati dalla presente legge e previsti da leggi statali o regionali nel settore urbanistico sono attribuiti alla Giunta regionale, sentito il competente Servizio regionale.
La Giunta regionale può delegare un suo componente per l'esercizio di tale competenza.
Dopo il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:
" Le adunanze del comitato sono valide in prima convocazione con la presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detto quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano presenti almeno cinque membri. I pareri sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un componente di diritto determina la decadenza dall'incarico e la sua sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di quanto disposto nel precedente art. 30, dalla Giunta regionale. "
Art. 60
L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale I agosto 1978, n. 26, è sostituito dal seguente:
" L'efficacia dei vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali predisposti dalle Commissioni ".
Nell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 7, sono soppresse le parole " nonchè gli strumenti urbanistici di disciplina degli insediamenti costieri ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 marzo 1980

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