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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24

NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980

Art. 1
Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionate dovranno garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

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