LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24
NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980
Art. 1
Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionate dovranno garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.