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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24

NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980

Art. 4
I medici del reparto, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e loro significato terapeutico.
Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche di reparto o ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogniqualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautele o limitazioni alla presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari ed i genitori verrà concordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli ospedali regionali e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.

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