LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 10
Estinzione IIPPAABB.
La giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, provvede a dichiarare l'estinzione dell'Ente, e ad indicare a quali Comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.
Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna IPAB, recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai Comuni interessati.