LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 11
Subdelega ai Comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private
Le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall' art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sono sub - delegate ai Comuni nel cui territorio le suddette persone giuridiche hanno sede legale.
Sono altresì subdelegate le funzioni di coordinamento di attività e di unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 cc, nonchè le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 cc.
Restano di competenza regionale le funzioni relative al riconoscimento giuridico, all'approvazione dello statuto e successive modificazioni, all'unificazione della amministrazione di più fondazioni, alla trasformazione delle stesse, nonchè alla devoluzione di beni di associazioni e fondazioni ed alla relativa estinzione.