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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 17
Fondo regionale
Le entrate degli Enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale, attribuite alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 120 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e dell'art. 1 sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 Sito esterno, affluiscono ad un fondo appositamente istituito nel bilancio regionale.
Tale fondo, dall'1 gennaio 1980, è ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del Basso Ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia a);
c) per i restanti Comuni.
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.
Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota - parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite
dall'ONPI, che è destinata prioritariamente ai Comuni sede delle strutture residenziali medesime.

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