LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 19
Norme di salvaguardia
In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.
Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione dell'art. 6.
Non possono essere adottate, senza autorizzazione dalla Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
1) assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
2) assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.
L'autorizzazione è concessa su parere del Comune interessato al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, II comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 .
L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 .
La Giunta regionale, con il concorso della competente Commissione consiliare, può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.