LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 2
Interventi
Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
- interventi di sostegno economico;
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.