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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 2
Interventi
Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
- interventi di sostegno economico;
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.

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