LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 3
Funzioni già svolte dalle IIPPAABB ed Enti nazionali soppressi
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza subregionali ed interregionali, nonchè quelle già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all'art. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/ o regionale vigente nei singoli settori di intervento.
Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.