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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 3
Funzioni già svolte dalle IIPPAABB ed Enti nazionali soppressi
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza subregionali ed interregionali, nonchè quelle già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all'art. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/ o regionale vigente nei singoli settori di intervento.
Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.

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