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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25

PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno, IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980

Art. 5
Primi provvedimenti di liquidazione delle IIPPAABB.
Nella prima attuazione dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono soppresse e poste in liquidazione le IIPPAABB con sede legale nella regione
- che siano state concentrate o amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza
- che abbiano la maggioranza dei componenti del consiglio d' amministrazione di nomina dei Comuni, delle Province, della Regione o di altri enti pubblici salvo quelle il cui Presidente sia, per disposizioni statutarie, una autorità religiosa o un suo rappresentante
- che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.
Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le IIPPAABB che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre - scolare, e quelle che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.
Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le IIPPAABB, la cui attività consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le IIPPAABB che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo comma.
La Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede legale l'istituzione, su conforme parere della Commissione consiliare competente, individua le IIPPAABB di cui al 1 e al 3 comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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