LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25
PRIME NORME DI ATTUAZIONE DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 11 aprile 1980
Art. 6
Organi liquidatori
I Consigli d' amministrazione delle IIPPAABB costituiti in Commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:
1) agli adempimenti di cui al successivo art. 7;
2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;
3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.
Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune nomina un Commissario con i compiti di cui al precedente comma.